Il Circolo Tennis Eur ha vinto la sua battaglia con la Giustizia Sportiva del Tennis per l’omologazione del campo di gioco nel Campionato di serie A2, ha visto riconosciuto il suo comportamento perfettamente “corretto ed esente da censure” ed ha ottenuto, come richiesto, l’annullamento delle sanzioni pecuniarie decise in prima istanza.
Con una pronuncia che ribalta le decisioni assunte dai giudici arbitri di gioco e Nazionale e che con tutta probabilità farà giurisprudenza in tutta Italia, il Circolo Tennis Eur è stato assolto dall’accusa di “violazione degli obblighi di ospitalità”, per non aver assicurato il 6 ottobre 2019 la prescritta illuminazione artificiale sul campo di riserva dove si disputava la prima partita del Campionato di tennis femminile di Serie A 2.
Dopo un un mese e mezzo di ricorsi ed appelli, che ha visto il Circolo opporsi subito alla sconfitta a tavolino contro il Casale Monferrato, decisa per carente illuminazione in un match che si giocava alle 10 di un mattino pieno di sole, alla fine la giustizia sportiva della Federtennis ha mostrato ancora una volta la sua impeccabile aderenza ai principi della sportività e della correttezza, ribaltando ben 2 pronunce precedenti.
La procedura di omologazione dei campi
Tutto inizia sabato 5 ottobre 2019 alle 19,30 quando il Giudice Arbitro designato dalla FIT, Luca Imparato, arriva al CT EUR per accertare se l’illuminazione artificiale del Campo di riserva, in precedenza potenziata dal CT EUR per rispondere alle prescrizioni federali, risponde ai requisiti e consente l’omologazione del Campo n.2 su cui il giorno dopo, insieme al campo centrale, ci sarebbe stato l’esordio del CT EUR in serie A2.
Il giudice accede al campo 14 ore prima del match, quando scende l’oscurità, ed inizia ad effettuare le 18 misurazioni della luminosità con uno strumento che desta immediatamente le perplessità dei vertici del Circolo. Si tratta infatti di un luxometro non professionale ben diverso da quello, professionale e certificato, utilizzato dall’ingegnere illuminotecnico al quale il Circolo aveva commissionato il progetto di adeguamento del campo e che aveva consentito la certificazione dell’impianto stesso. La rilevazione del Giudice Arbitro (G.A.) accerta, con il suo strumento, che la illuminazione del campo n.2 è di 26 lux inferiore al prescritto.
Il giorno del match
Il mattino successivo, quello dell’incontro contro il Casale Monferrato, si presenta climaticamente sotto le migliori prospettive. La giornata è tersa ed il sole alto. La dirigenza del CT EUR, forte della certificazione tecnica e con la luce solare assicurata dalla splendida giornata che comunque avrebbe reso non necessario l’uso dell’illuminazione artificiale, si presenta all’incontro ma si imbatte nella sorprendente decisione del Giudice Arbitro che accerta la”violazione degli obblighi di ospitalità”, formula dietro la quale il “Regolamento Tecnico sportivo” (RTS) include la carente illuminazione che impedisce l’omologazione del campo.
La dirigenza del Circolo contesta subito con garbo e fermezza. Fa presente che la certificazione del Circolo dimostra la rispondenza ai requisiti federali; eccepisce che sia la strumentazione utilizzata che la metodologia seguita dai tecnici illuminotecnici sono certificati e documentati, diversamente da strumenti e metodologia seguiti dal Giudice Arbitro. Si chiede a quest’ultimo di verbalizzare marca e certificazione dello strumento utilizzato, il giudice si rifiuta; si fa appello infine al buonsenso che, in una giornata di pieno sole, indurrebbe a far disputare comunque il match e, se mai, a dichiarare perso solo l’incontro che dovesse svolgersi senza la presunta insufficiente illuminazione artificiale; cosa per altro espressamente prevista dall’art 27.2.1 commi (d, (e del RTS.
Nulla da fare. Il Giudice Arbitro è irremovibile e commina la sconfitta per 4-0 al CT EUR.
La controffensiva del CT EUR
E’ il 6 ottobre e da quel giorno si sviluppa la meticolosa e documentata controffensiva del CT EUR, la cui dirigenza si impegna ad adire ogni grado di giudizio pur di veder riconosciute le proprie ragioni, a tutela del buon nome del Circolo e dell’assoluta correttezza dei comportamenti seguiti.
Il primo ricorso, entro 30 minuti dalla decisione del Giudice Arbitro, viene da lui stesso subito respinto. Il secondo ricorso, da presentare entro le ore 14 del giorno successivo, documenta le rilevazioni del CT EUR e rappresenta anche nel merito che il match andava disputato. Ma il Giudice Arbitro Nazionale, decreta il 9 ottobre che le misurazioni sono state effettuate “con la strumentazione necessaria” e che comunque il “G.A può decidere in piena autonomia”; pertanto respinge il ricorso e deferisce il CT EUR alla giustizia Federale per le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva (RGS).
La dirigenza del Circolo è certa di avere la ragione dalla sua parte e di poterla documentare in ogni sede ma, incidentalmente, approfondendo la questione, scopre la fragilità e l’opinabilità delle procedure fissate dal RTS sulla illuminazione dei campi di gioco, dalle quali possono discendere conseguenze rilevanti quali la sconfitta e, di conseguenza, il taglio dei contributi FIT al Circolo sanzionato.
Nel frattempo però la Serie A 2 va avanti e la preoccupazione della Dirigenza del Circolo è di non pregiudicare il cammino della squadra femminile del CT EUR nel Campionato che già vede avvicinarsi il secondo match. Così, mentre si contesta la decisione FIT, parallelamente si pensa ad evitare il ripetersi della sconfitta anche nel secondo match per questioni che nulla hanno a che vedere con lo sport.
Dagli uffici del CT EUR partono così due iniziative contestuali e parallele: viene chiesto l’accesso agli atti presso la FIT per verificare la presenza dei requisiti tecnici dello strumento utilizzato contro il CT EUR; viene chiesto formalmente all’ingegnere illuminotecnico che ha progettato e certificato il potenziamento dell’impianto del CT EUR di tornare a verificare se il campo n.2, oggetto dell’intervento, risponde ai requisiti presenti nella certificazione rilasciata e, qualora non lo fosse o ci fosse il minimo dubbio, di provvedere a potenziare l’impianto anche oltre il richiesto, per prevenire una eventuale seconda sconfitta del CT EUR.
L’ingegnere risponde prontamente che no, non c’è alcuna modifica o potenziamento da apportare all’impianto perchè i lux assicurati, se misurati con strumenti professionali e certificati, con metodologie proprie dei tecnici illuminotecnici, sono ben superiori a quanto richiesto dalla FIT.
Il Reclamo del CT EUR
Si decide di andare avanti. E alla prima udienza dell’Organo di Giustizia, fissata per il 17 ottobre, vengono presentate memorie, documenti, certificati e si espone la tesi che, a parere del CT EUR, rilevazioni tecniche di tale importanza vanno eseguite da personale qualificato e titolato, con strumenti professionali; si documenta che la differenza tra strumenti certificati e professionali come quello utilizzato dal CT EUR, presentano differenze di rilevazione anche molto rilevanti, quasi 100 lux sui 400 richiesti, rispetto a strumenti non professionali come quello utilizzato dal Giudice Arbitro. E soprattutto si insiste nel sostenere che, affidando l’incarico ad un tecnico esterno, specializzato e dotato di adeguata strumentazione, il Circolo ha seguito il comportamento migliore che in questa circostanza si poteva immaginare e nulla di più e di diverso sarebbe stato possibile fare per rispondere ai requisiti FIT.
La giuria prende atto e le ragioni del CT EUR cominciano a fare breccia negli organi giudicanti. Il ricorso del Circolo viene respinto nuovamente perchè “le dichiarazioni espresse dall”Ufficiale di Gara hanno presunzione di attendibilità in quanto rese da soggetto terzo rispetto alle parti in causa”, ma questa volta con l’ammissione delle attenuanti e ciò significa una sanzione pecuniaria di 250 euro, ridotta a 125, e la riduzione del 50% e non più del 100% dei contributi FIT al Circolo.
Sarebbe già molto ma per la dirigenza del Circolo ancora non basta.
La battaglia finale
Il CT EUR è convinto delle sue ragioni e soprattutto fiducioso nella giustizia federale. Si decide così di fare un ulteriore ricorso in appello, e siamo a 3.
E’ il 22 novembre 2019 e questa volta a giudicare è la Corte Federale d’Appello in funzione di Corte Sportiva d’Appello, composta da tre membri presieduta dall’Avv. Alfredo Biagini. Il Circolo si presenta in forze: il Presidente, Vincenzo Vecchio; il Vice Presidente, Bruno Cost; il Consigliere legale, Marisilva Giglioni; il Direttore, Stefano Tramuto; il già presidente ed ingegnere, Antonio Tufi.
L’udienza è sostenuta dal Presidente, con interventi del Consigliere Legale e del Vice Presidente. Si premette che scopo del Circolo non è l ‘annullamento della sconfitta, benchè erroneamente comminata, perchè si è consapevoli che lo sport deve andare avanti, ma è di veder riconosciute le buone ragioni e la correttezza della condotta del CT EUR, di evitare il danno economico e di non lasciare nulla di intentato per difendere gli interessi del Circolo.
La documentazione è inoppugnabile, i ragionamenti stringenti, le domande della giuria, penetranti e pertinenti, le risposte altrettanto. Mezz’ora di udienza e al termine la sentenza: il CT EUR è assolto e le sanzioni precedentemente comminate sono annullate.
La motivazione recita che il Circolo ha implementato la corretta illuminazione; ha verificato e certificato la funzionalità tramite tecnico abilitato; ha ulteriormente disposto successivi controlli volti a verificare nuovamente la funzionalità degli impianti; ha pertanto “adottato un comportamento pienamente diligente e, indipendentemente dalle questioni tecniche sollevate, esente da censure”.
D’ora in avanti l’omologazione dei campi non potrà più essere fatta senza procedure e strumenti non professionali. La giustizia della FIT ha vinto e con essa anche il CT EUR.
Nell’area soci: La lettera del Presidente Vincenzo Vecchio ai soci; La motivazione della sentenza